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Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)
del 6 ottobre 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 13dModifica dell’autorizzazione e del contratto
1 L’UFCOM può adeguare prima dello scadere della loro validità singole disposizioni dell’autorizzazione o del contratto alle mutate condizioni di fatto o di diritto, se tale modifica è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti.
2 Il delegato riceve un indennizzo adeguato se la modifica dell’autorizzazione o del contratto gli causa un danno finanziario in relazione ai compiti di gestione e attribuzione di elementi d’indirizzo a lui delegati. Questo indennizzo non comprende la compensazione del mancato guadagno.34
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).