Ordinanza
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Art. 24b Disposizioni generali 81
1 ...82 2 L’UFCOM stabilisce i gruppi di numeri i cui numeri vengono attribuiti in modo individuale e ne determina l’uso. 3 L’UFCOM compila una lista dei numeri attribuiti individualmente. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter disporre delle informazioni che indichino presso quale fornitore di servizi di telecomunicazione è in servizio un numero attribuito e quali sono le modalità da rispettare per i relativi collegamenti.83 4 L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.84 81 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691). 82 Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039). 83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039). 84 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039). |