Ordinanza
|
|
Art. 9 Informazioni sugli elementi d’indirizzo
1 L’UFCOM rende pubblicamente accessibili le informazioni sugli elementi d’indirizzo attribuiti, sulla loro destinazione e sul nome e l’indirizzo del loro titolare, nonché, se quest’ultimo risiede o ha sede all’estero, sull’indirizzo postale in Svizzera. Esso può rendere accessibili queste informazioni mediante una procedura di richiamo.21 2 ...22 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691). 22 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093). Abrogato dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). |
