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Ordinanza sul registro di commercio

del 17 ottobre 2007 (Stato 1° febbraio 2018)

Art. 10 Pubblicità del registro principale

Le iscri­zio­ni nel re­gi­stro prin­ci­pa­le, le no­ti­fi­ca­zio­ni e i do­cu­men­ti giu­sti­fi­ca­ti­vi so­no pub­bli­ci. Le iscri­zio­ni nel re­gi­stro gior­na­lie­ro so­no pub­bli­che non ap­pe­na so­no sta­te ap­pro­va­te dall'UFRC. La cor­ri­spon­den­za in re­la­zio­ne all'iscri­zio­ne non è pub­bli­ca.