1L’iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti:
- a.
- il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società di investimento a capitale fisso;
- b.
- la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
- c.
- la sede e il domicilio legale;
- d.
- la forma giuridica;
- e.
- la data dello statuto;
- f.
- se limitata, la durata della società;
- g.
- lo scopo;
- h.
- l’entità del capitale azionario con un rinvio al fatto che i conferimenti sono stati interamente effettuati;
- i.
- il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
- j.
- nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- k.
- i membri del consiglio di amministrazione;
- l.
- le persone autorizzate a rappresentare;
- m.1
- il fatto che l’audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol;
- n. 2
- la società di audit abilitata;
- o.
- l’organo di pubblicazione legale e gli altri organi di pubblicazione;
- p.
- la forma delle comunicazioni del consiglio d’amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto.
2Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni relative alla società anonima.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).