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Art. 117 Sede, domicilio legale nonché altri indirizzi
1Come sede è iscritto il nome del Comune politico. 2È inoltre iscritto il domicilio legale conformemente all’articolo 2 lettera c. 3Se un ente giuridico non dispone di un domicilio legale nel luogo della sua sede, nell’iscrizione deve figurare presso chi si trova il domicilio legale (indirizzo c/o). Con la notificazione per l’iscrizione occorre fornire una dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede all’ente giuridico un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultimo. 4Oltre all’indicazione della sede e del domicilio legale, ogni ente giuridico ha la facoltà di far iscrivere nel registro di commercio della sua sede altri indirizzi situati in Svizzera. |