1Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti:
- a.
- il cognome;
- b.
- almeno un nome scritto per esteso o, sempreché sia necessario all’identificazione della persona, tutti i nomi;
- c.1
- su richiesta, nomi usuali, vezzeggiativi o nomi d’arte;
- d.2
- il Comune politico del luogo d’origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza;
- e.3
- il Comune politico del domicilio o, in caso di domicilio all’estero, la località e lo Stato.
- f.4
- i titoli accademici svizzeri ed esteri equivalenti, se documentati;
- g.5
- la funzione che la persona riveste in seno all’ente giuridico;
- h.6
- il tipo di diritto di firma o l’indicazione che la persona non è autorizzata a firmare.
2La grafia del cognome, del cognome prima del matrimonio e dei nomi rispetta quella che figura sul documento di identità usato per la rilevazione dei dati personali (art. 24b). È ammesso unicamente l’uso dei caratteri latini.7
3Se un ente giuridico è iscritto presso un altro ente giuridico in qualità di titolare di una funzione, tale iscrizione deve contenere le indicazioni seguenti:
- a.
- la ditta, il nome o la designazione nella versione iscritta nel registro di commercio;
- b.
- il numero d’identificazione delle imprese;
- c.
- la sede;
- d.
- la funzione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
4 Nuovo testo giusta l’all. n.1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
7 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).