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Art. 12 Offerta elettronica
1I Cantoni mettono a disposizione gratuitamente su Internet le iscrizioni che figurano nel registro principale. 2In caso di divergenze i fatti iscritti nel registro principale sono poziori ai dati richiamati elettronicamente. 3I dati devono poter essere richiamati secondo determinati parametri di ricerca. L’UFRC emana una pertinente direttiva. |