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Art. 123 Iscrizione presso la nuova sede
1Se un ente giuridico trasferisce la sua sede in un altro distretto del registro, deve procedere alla notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede. 2Con la notificazione per l’iscrizione del trasferimento della sede occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
3L’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede è competente di verificare il trasferimento della sede e dei documenti giustificativi. Informa il registro di commercio presso la sede precedente in merito all’iscrizione da operare. 4L’ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i dati elettronici disponibili nel registro principale in previsione dell’iscrizione del trasferimento della sede. Tali dati sono ripresi nel registro principale senza essere tuttavia iscritti nel registro giornaliero né pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. 5L’iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede contiene le indicazioni seguenti:
6Se presso la nuova sede le iscrizioni sono effettuate in una lingua diversa da quella della sede precedente, tutti i fatti che devono essere pubblicati sono iscritti nella nuova lingua. |