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Art. 127
1Se un ente giuridico svizzero trasferisce la sua sede all’estero conformemente alle prescrizioni della LDIP1, oltre ai documenti giustificativi necessari per la cancellazione dell’ente giuridico, le persone che notificano l’iscrizione devono fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
2Se è notificato il trasferimento della sede di un ente giuridico svizzero all’estero, l’ufficio del registro di commercio lo comunica alle autorità fiscali federali e cantonali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità hanno dato il loro consenso. 3L’iscrizione nel registro di commercio contiene:
1 RS 291 |