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Art. 12b Ammissibilità degli atti scritti elettronici e diritto applicabile
Se non disposto diversamente dalla presente ordinanza, alla comunicazione elettronica per il registro di commercio si applicano le disposizioni degli articoli 130 capoverso 2 e 143 capoverso 2 del Codice di procedura civile1 (CPC) e dell’ordinanza del 18 giugno 20102 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento. |