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Art. 12c Trasmissione
1Gli atti scritti elettronici possono essere fatti pervenire agli uffici del registro di commercio mediate piattaforme di trasmissione come previsto dagli articoli 2 e 4 dell’ordinanza del 18 giugno 20101 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure di esecuzione e fallimento oppure mediante le pagine Internet della Confederazione o dei Cantoni, se queste ultime:
2L’UFRC può disciplinare lo svolgimento e l’automazione della comunicazione elettronica, segnatamente in riferimento a moduli, formato e struttura dei dati, processi operativi e procedure di trasmissione alternative. 1 RS 272.1 |