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Art. 13 Registro centrale
1L’UFRC tiene un registro centrale di tutti gli enti giuridici iscritti nel registro principale dei Cantoni. Il registro centrale serve a distinguere e localizzare gli enti giuridici registrati. 2Su domanda, l’UFRC svolge ricerche scritte su ditte e nomi nel registro centrale. Le informazioni a privati sono soggette a emolumento. |