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Art. 130 Notificazione e ufficio del registro di commercio competente
1Ognuno degli enti giuridici partecipanti alla fusione deve notificare per l’iscrizione i fatti che lo riguardano all’ufficio del registro di commercio (art. 21 cpv. 1 LFus) in una delle lingue ufficiali dell’ufficio del registro di commercio interessato. 2Se gli enti giuridici partecipanti alla fusione non appartengono tutti al medesimo distretto del registro, la verifica della fusione e di tutta la pertinente documentazione compete all’ufficio del registro di commercio presso la sede dell’ente giuridico assuntore. Tale ufficio del registro di commercio informa gli uffici del registro di commercio della sede degli enti giuridici trasferenti in merito alle iscrizioni da operare e trasmette loro le notificazioni che li riguardano. Gli enti giuridici trasferenti sono cancellati senza procedere a ulteriori verifiche. 3Tutti i documenti giustificativi e i dati elettronici riguardanti le iscrizioni degli enti giuridici trasferenti devono essere trasmessi all’ufficio del registro di commercio presso la sede dell’ente giuridico assuntore dopo la loro cancellazione e conservati con gli atti riguardanti l’ente giuridico assuntore. |