Art. 132 Contenuto dell’iscrizione
1L’iscrizione nel registro di commercio dell’ente giuridico assuntore contiene le indicazioni seguenti: - a.
- la ditta o il nome, la sede e il numero d’identificazione delle imprese degli enti giuridici partecipanti alla fusione;
- b.
- la data del contratto di fusione e del bilancio di fusione e, se del caso, del bilancio intermedio;
- c.
- il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti;
- d.
- se del caso, le quote sociali e i diritti societari, come pure l’eventuale conguaglio riconosciuti ai soci della società trasferente (art. 7 LFus);
- e.
- se del caso, l’indennità (art. 8 LFus);
- f.
- se del caso, l’aumento del capitale derivante dalla fusione;
- g.
- la menzione dell’attestazione di un perito revisore abilitato in caso di perdita di capitale o di eccedenza di debiti (art. 6 cpv. 2 LFus);
- h.
- in caso di fusione mediante combinazione, i dati necessari all’iscrizione del nuovo ente giuridico.
2L’iscrizione nel registro di commercio dell’ente giuridico trasferente contiene le indicazioni seguenti: - a.
- la ditta o il nome, la sede e il numero d’identificazione delle imprese degli enti giuridici partecipanti alla fusione;
- b.
- il fatto che l’ente giuridico è cancellato a seguito di fusione (art. 21 cpv. 3 LFus).
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