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Art. 146 Fusione
1Con la notificazione per l’iscrizione di una fusione con una società svizzera (art. 163a LDIP1), oltre ai documenti giustificativi di cui all’articolo 131, occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
2Con la notificazione per l’iscrizione della cancellazione dell’ente giuridico trasferente in caso di una fusione con una società estera (art. 163b LDIP), oltre ai documenti giustificativi di cui all’articolo 131, occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
3Il contenuto dell’iscrizione è regolato dall’articolo 132. L’iscrizione menziona inoltre che si tratta di una fusione transfrontaliera secondo la LDIP. 1 RS 291 |