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Art. 14a Banca dati centrale delle persone
1L’UFRC è responsabile della concessione dei diritti di registrazione e di trattamento dei dati nella banca dati centrale delle persone e della protezione e la sicurezza dei dati di questa banca dati. 2Gli uffici del registro di commercio sono responsabili in particolare della registrazione e del trattamento tecnicamente qualificati e corretti dei dati e provvedono all’allineamento dei dati del registro cantonale con quelli di altri registri pubblici. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). |