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Art. 15
1L’iscrizione nel registro di commercio si fonda su una notificazione; è fatta salva l’iscrizione in seguito a una sentenza, a una decisione di un tribunale o di un’autorità oppure l’iscrizione d’ufficio. 2I fatti da iscrivere devono essere documentati. I documenti giustificativi necessari a tal fine sono inoltrati all’ufficio del registro di commercio. 3Se per l’iscrizione nel registro di commercio è previsto un termine, quest’ultimo è reputato osservato se la notificazione e i documenti giustificativi richiesti sono conformi ai requisiti legali e:
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). |