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Art. 16 Contenuto, forma e lingua
1La notificazione identifica chiaramente l’ente giuridico e indica i fatti da iscrivere o rinvia ai documenti giustificativi menzionati singolarmente. 2La notificazione può essere presentata in forma scritta o elettronica. 3Le notificazioni elettroniche devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 12b – 12d.1 4Le notificazioni devono essere allestite in una lingua ufficiale del Cantone nel quale è effettuata l’iscrizione. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). |