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Art. 18 Firma
1La notificazione deve essere firmata dalle persone di cui all’articolo 17. La firma da parte di un rappresentante non è ammessa. 2La notificazione effettuata su carta deve essere firmata presso l’ufficio del registro di commercio o prodotta con le firme autenticate. Un’autenticazione non è richiesta se le firme sono già state prodotte in precedenza in forma autenticata per il medesimo ente giuridico. Se vi sono motivi fondati per dubitare dell’autenticità della firma, l’ufficio del registro di commercio può chiedere una nuova autenticazione. 3Se le persone che notificano l’iscrizione firmano la notificazione presso l’ufficio del registro di commercio, devono attestare la loro identità mediante passaporto o carta d’identità validi. 4Le notificazioni elettroniche devono essere munite di una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettere e e j FiEle1. Fatto salvo l’articolo 21, non devono essere depositate le firme autografe delle persone che sottoscrivono la notificazione.2 5Se per motivi cogenti non è possibile firmare una notificazione in modo conforme alla legge e se non sono adempiute le condizioni per la procedura d’ufficio di cui all’articolo 152, l’autorità cantonale di vigilanza può, su domanda dell’ente giuridico o dell’ufficio del registro di commercio, ordinare un’iscrizione. 1 RS 943.03 |