|
Art. 19 Iscrizione fondata su una sentenza o una decisione
1Il tribunale o l’autorità che ordina l’iscrizione di fatti nel registro di commercio trasmette all’ufficio del registro di commercio la pertinente sentenza o decisione. La sentenza o la decisione può essere trasmessa soltanto dopo che è diventata esecutiva. È fatto salvo l’articolo 176 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). 2L’ufficio del registro di commercio procede senza indugio all’iscrizione. 3Se il dispositivo della sentenza o della decisione contiene disposizioni poco chiare o incomplete riguardanti i fatti da iscrivere, l’ufficio del registro di commercio chiede all’autorità competente di fornire chiarimenti scritti. 4È fatta salva l’approvazione dell’iscrizione da parte dell’UFRC. |