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Art. 22 Statuto e atto di fondazione
1Nel registro di commercio è iscritta come data dello statuto il giorno in cui:
2Nel registro di commercio è iscritta come data dell’atto di fondazione il giorno in cui:
3Qualora lo statuto o l’atto di fondazione fossero modificati o adeguati, occorre produrre all’ufficio del registro di commercio una nuova versione completa dello statuto o dell’atto di fondazione. 4Gli statuti di società anonime, società in accomandita, società a garanzia limitata, società di investimento a capitale fisso e società di investimento a capitale variabile come pure l’atto di fondazione devono essere legalizzati da un pubblico ufficiale. Gli statuti delle società cooperative e delle associazioni devono essere firmati da un amministratore o da un membro della direzione. |