|
Art. 24a Identificazione di persone fisiche
1L’identità delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio deve essere verificata mediante un passaporto o una carta di identità validi o copia di uno di questi documenti. Ai fini della raccolta dei dati necessari a identificare la persona indicati nell’articolo 24b, l’ufficio del registro di commercio può allestire una copia del documento presentato. 2L’identità di una persona fisica può essere provata anche mediante un atto pubblico o un’autentica di firma, se riportano i dati indicati all’articolo 24b. 3Se non dispone di un passaporto o di una carta di identità validi o se il documento presentato è illeggibile, l’identità di una persona fisica con cittadinanza straniera può essere verificata anche sulla base della carta di soggiorno svizzera in corso di validità. 4Eventuali copie dei documenti di identità non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio conformemente agli articoli 10 – 12 e sono archiviati con la corrispondenza. Possono essere distrutte non appena l’iscrizione della persona fisica nel registro giornaliero è giuridicamente efficace. 1 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). |