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Art. 36 Obbligo di iscrizione e iscrizione volontaria
1Le persone fisiche che gestiscono un’impresa in forma commerciale e che conseguono un introito lordo annuo pari ad almeno 100 000 franchi (cifra d’affari), hanno l’obbligo di far iscrivere la loro ditta individuale nel registro di commercio. Se la medesima persona è titolare di più ditte individuali, occorre sommare le rispettive cifre d’affari. 2L’obbligo di iscrizione nasce non appena sono disponibili cifre affidabili concernenti la cifra d’affari annuale. 3È fatto salvo l’obbligo di iscrizione in virtù di altre disposizioni. 4Le persone fisiche che gestiscono un’impresa e non sottostanno all’obbligo di iscrizione hanno il diritto di far iscrivere la loro ditta individuale. |
