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Art. 39 Cancellazione
1Se cessa l’attività aziendale o la trasferisce a un’altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. 2Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l’iscrizione, la cancellazione.1 3Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. 4Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l’attività aziendale prosegue e sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 36 capoverso 1, il nuovo titolare è obbligato a notificare l’impresa. A quest’ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.2 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). |