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Art. 4 Autorità cantonali di vigilanza
1I Cantoni designano l’autorità di vigilanza incaricata di occuparsi della vigilanza amministrativa sugli uffici del registro di commercio. 2Se gli ufficiali del registro o i loro collaboratori non adempiono regolarmente i loro compiti, l’autorità cantonale di vigilanza prende, d’ufficio o su domanda della Confederazione, i provvedimenti necessari. In casi gravi o ripetuti le persone interessate sono sospese dalle loro funzioni. 3La contestazione di decisioni dell’ufficio del registro di commercio è retta dall’articolo 165. |