1Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
- a.
- l’atto costitutivo autentico;
- b.
- lo statuto;
- c.
- una prova che i membri del consiglio d’amministrazione hanno accettato la loro elezione;
- d.
- se del caso, una prova che l’ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione;
- e.
- il verbale della seduta costitutiva del consiglio d’amministrazione con l’elezione del presidente e l’attribuzione del diritto di firma;
- f.
- in caso di conferimenti in denaro, un’attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell’atto pubblico;
- g.
- nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;
- h.
- la dichiarazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;
- i.1
- in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 20082 sui titoli contabili (LTCo).
2Per le indicazioni già contenute nell’atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare.
3In caso di conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:
- a.
- i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari;
- b.
- per quanto già disponibili, i contratti di assunzione di beni con gli allegati necessari;
- c.
- la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori;
- d.
- l’attestazione di verifica senza riserve di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.
1 Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971).
2 RS957.1