Art. 45 Contenuto dell’iscrizione
1L’iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: - a.
- il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima;
- b.
- la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
- c.
- la sede e il domicilio legale;
- d.
- la forma giuridica;
- e.
- la data dello statuto;
- f.
- se limitata, la durata della società;
- g.
- lo scopo;
- h.
- l’entità del capitale azionario e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
- i.
- se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
- j.
- se è emesso un capitale di partecipazione, la sua entità e i conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;
- k.
- nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti;
- l.
- nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- m.
- se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
- n.
- i membri del consiglio di amministrazione;
- o.
- le persone autorizzate a rappresentare;
- p.
- se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d’amministrazione conformemente all’articolo 62 capoverso 2;
- q.
- se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;
- r.
- l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
- s.
- la forma delle comunicazioni del consiglio d’amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto;
- t.1
- in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo2.
2Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: - a.
- il conferimento in natura con l’indicazione della data del contratto, dell’oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo;
- b.
- l’assunzione di beni fissa o prevista con l’indicazione della data, dell’oggetto del contratto e della controprestazione della società;
- c.
- la compensazione di crediti, con l’indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo;
- d.
- il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all’ulteriore precisazione contenuta nello statuto.
3Qualora un azionista conferisca una quota in natura il cui valore computabile supera il prezzo di emissione delle azioni sottoscritte e per la quale la società, oltre alle azioni emesse, concede una controprestazione, nel registro di commercio si deve iscrivere un’assunzione di beni che corrisponde all’entità di tale controprestazione (conferimento in natura combinato con un’assunzione di beni).
1 Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). 2 RS957.1
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