Art. 47 Atti pubblici
1L’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale contiene le indicazioni seguenti: - a.
- l’ammontare nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’aumento del capitale azionario nonché l’ammontare dei conferimenti da effettuare;
- b.
- il numero o, se del caso, il numero massimo nonché il valore nominale e la specie delle azioni che sono emesse;
- c.
- il prezzo di emissione o, se del caso, l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di determinarlo;
- d.
- il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo;
- e.
- la natura dei conferimenti;
- f.
- nel caso di conferimenti in natura, il loro oggetto e la stima, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite;
- g.
- nel caso di assunzioni di beni, il loro oggetto, il nome dell’alienante e la controprestazione della società;
- h.
- nel caso di vantaggi speciali, il loro contenuto e valore nonché il nome dei beneficiari;
- i.
- se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
- j.
- nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
- k.
- se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni;
- l.
- l’utilizzazione di diritti d’opzione non esercitati o soppressi e se del caso, la limitazione o la soppressione del diritto d’opzione.
2L’atto pubblico sulle constatazioni del consiglio d’amministrazione e sulla modifica dello statuto accerta che: - a.
- tutte le azioni sono state validamente sottoscritte;
- b.
- i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale di emissione;
- c.
- la prestazione dei conferimenti è stata effettuata conformemente alle esigenze legali, statutarie e alla deliberazione dell’assemblea generale;
- d.
- i documenti giustificativi sono stati esibiti al pubblico ufficiale e al consiglio d’amministrazione. Tali documenti devono essere menzionati singolarmente.
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