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Art. 63 Scioglimento
1Se l’assemblea generale delibera lo scioglimento della società anonima in vista della sua liquidazione, lo scioglimento è notificato al registro di commercio per l’iscrizione. 2Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
3L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
4Sono fatte salve le disposizioni concernenti le iscrizioni d’ufficio. |