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Art. 65 Cancellazione
1Con la notificazione per l’iscrizione della cancellazione della società, i liquidatori forniscono la prova che le diffide ai creditori sono state pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio in conformità della legge. 2Se è notificata la cancellazione di una società anonima dal registro di commercio, l’ufficio del registro di commercio la comunica alle autorità fiscali federali e cantonali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità vi hanno dato il loro consenso. 3L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
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