Art. 67 Atto costitutivo
L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: - a.
- i dati personali dei promotori e, se del caso, dei loro rappresentanti;
- b.
- la dichiarazione dei promotori di costituire una società in accomandita per azioni;
- c.
- la determinazione dello statuto e la menzione dei membri dell’amministrazione nello statuto;
- d.
- la dichiarazione dei promotori limitatamente responsabili circa la sottoscrizione delle azioni con l’indicazione del numero, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione delle azioni e l’impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione;
- e.
- la constatazione dei promotori che:
- 1.
- tutte le azioni sono state validamente sottoscritte,
- 2.
- i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale di emissione,
- 3.
- i conferimenti sono conformi alle esigenze legali e statutarie;
- f.
- l’elezione dei membri dell’ufficio di vigilanza;
- g.
- la menzione di tutti i documenti giustificativi e l’attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;
- h.
- la firma dei promotori.
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