Art. 71 Notificazione e documenti giustificativi
1Con la notificazione della costituzione di una società a garanzia limitata occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: - a.
- l’atto costitutivo autentico;
- b.
- lo statuto;
- c.
- se la funzione dei gerenti si fonda su un’elezione, la prova che le persone interessate hanno accettato la loro elezione;
- d.
- se del caso, una prova che l’ufficio di revisione prescritto dalla legge ha accettato la sua elezione;
- e.
- se del caso, la deliberazione dei promotori o, nella misura in cui lo statuto lo preveda, la deliberazione dei gerenti che regola la presidenza della gestione;
- f.
- se del caso, la deliberazione dei promotori o, sempreché lo statuto lo preveda, la deliberazione dei gerenti concernente la designazione delle altre persone autorizzate a rappresentare la società;
- g.
- in caso di conferimenti in denaro, un’attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, a meno che la banca non sia menzionata nell’atto pubblico;
- h.
- nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;
- i.
- la dichiarazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
2Le indicazioni che già figurano nell’atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi. 3Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 43 capoverso 3.
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