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Art. 82
1La società notifica per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio tutti i trasferimenti di quote sociali, indipendentemente dal fatto che i trasferimenti avvengano su base contrattuale o siano previsti dalla legge. 2All’ufficio del registro di commercio occorre fornire:
3L’acquirente può essere iscritto nel registro di commercio soltanto se il trasferimento all’acquirente della quota sociale del socio iscritto è documentato senza lacune. |