1L’iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni contiene le indicazioni seguenti:
- a.
- il fatto che si tratta della costituzione di una fondazione;
- b.
- il nome e il numero d’identificazione delle imprese;
- c.
- la sede e il domicilio legale;
- d.
- la forma giuridica;
- e.1
- una delle date seguenti:
- 1.
- la data dell’atto di fondazione,
- 2.
- la data della disposizione a causa di morte,
- 3.
- in caso di fondazioni ecclesiastiche per le quali non è più possibile provare la costituzione: la data della costituzione della fondazione dichiarata nel verbale o nell’estratto del verbale ai sensi dell’articolo 181a;
- f.
- lo scopo;
- g.
- in caso di una riserva di modifica dello scopo a favore del fondatore, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- h.2
- ...
- i.
- i membri dell’organo superiore della fondazione;
- j.
- le persone autorizzate a rappresentare;
- k.
- l’autorità di vigilanza non appena ha assunto la vigilanza;
- l.
- se la fondazione non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della decisione di esonero dell’autorità di vigilanza;
- m.
- se la fondazione effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;
- n.3
- se la fondazione è dedita alla previdenza professionale, l’autorità di vigilanza di cui all’articolo 61 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2Le iscrizioni nel registro di commercio di fondazioni ecclesiastiche e di fondazioni di famiglia contengono soltanto le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b–j.
1 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 2 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).
2 Abrogata dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
3 Introdotta dall’art. 24 dell’O del 10 e 22 giu. 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3425).
4 RS 831.40