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Art. 24 Esistenza di enti giuridici
1Se un fatto da iscrivere si riferisce a un ente giuridico iscritto nel registro di commercio svizzero, non è necessario documentarne l’esistenza. L’ufficio del registro di commercio, competente per l’iscrizione di tale fatto, verifica l’esistenza dell’ente giuridico consultando la banca dati cantonale del registro di commercio.1 2L’esistenza di un ente giuridico che non è iscritto nel registro di commercio svizzero è documentata mediante un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |