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Art. 5a Informazione e rapporto
1Gli uffici cantonali del registro di commercio presentano all’UFRC un rapporto annuale sulla loro attività. 2L’UFRC stila un rapporto sui risultati delle ispezioni destinato all’ufficio cantonale del registro di commercio e al responsabile dell’unità amministrativa di cui fa parte tale ufficio. L’UFRC controlla successivamente le misure correttive raccomandate nel quadro delle ispezioni. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |