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Art. 118 Scopo
1 Lo scopo deve essere definito in modo tale da permettere a terzi di identificare chiaramente il campo d’attività dell’ente giuridico. 2 Per l’iscrizione l’ufficio del registro di commercio riprende inalterata la formulazione dello scopo dell’ente giuridico dallo statuto o dall’atto di fondazione.134 134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |