|
Art. 126
1 Se un ente giuridico estero si sottopone al diritto svizzero conformemente alle prescrizioni della legge federale del 18 dicembre 1987143 sul diritto internazionale privato (LDIP) mediante un trasferimento della sede, per l’iscrizione nel registro di commercio si applicano le disposizioni sull’iscrizione di un nuovo ente giuridico. 2 Oltre ai documenti giustificativi necessari per l’iscrizione di un nuovo ente giuridico, le persone che notificano l’iscrizione devono fornire all’ufficio del registro di commercio anche i documenti giustificativi speciali seguenti:
3 Oltre alle indicazioni necessarie per una nuova iscrizione, l’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
4 Se il Dipartimento federale di giustizia e polizia rilascia un’autorizzazione conformemente all’articolo 161 capoverso 2 LDIP, la pertinente decisione deve essere inoltrata all’ufficio del registro di commercio come documento giustificativo. 143 RS 291 144 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). |