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Art. 17 Persone che notificano l’iscrizione 32
1 Laddove la legislazione non disponga altrimenti, la notificazione è effettuata:
2 Le seguenti iscrizioni possono inoltre essere notificate dalle persone interessate:
3 La procura conferita a terzi secondo il capoverso 1 lettera b, deve essere firmata da uno o più membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione autorizzato a rappresentare l’ente giuridico interessato conformemente al diritto di firma. Va allegata alla notificazione. 4 Qualora gli eredi siano tenuti a notificare un’iscrizione, gli esecutori testamentari o i liquidatori dell’eredità possono procedere alla notificazione in loro vece. 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |