|
Art. 24a Identificazione di persone fisiche 45
1 L’identità delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio deve essere verificata mediante passaporto, carta di identità o carta di soggiorno svizzera validi oppure mediante una copia di uno di questi documenti. Ai fini della raccolta dei dati necessari a identificare la persona indicati nell’articolo 24b, l’ufficio del registro di commercio può allestire una copia del documento presentato. 2 L’identità di una persona fisica può essere provata anche mediante un atto pubblico o un’autentica di firma, se riportano i dati indicati all’articolo 24b. 3 Eventuali copie dei documenti di identità sono archiviate con la corrispondenza. Possono essere distrutte non appena l’iscrizione della persona fisica nel registro giornaliero è giuridicamente efficace. 45 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario (RU 2011 4659). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |