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Art. 34 Informazione sull’approvazione 53
L’ufficio cantonale del registro di commercio informa su richiesta le persone che hanno presentato una notificazione non appena l’iscrizione è approvata dall’UFRC. Precisa che l’iscrizione acquisisce validità soltanto con la pubblicazione elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |