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Art. 5 Alta vigilanza della Confederazione 7
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. 2 L’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell’Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche:
3 Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all’UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |