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Art. 5a Informazione e rapporto 8
1 Gli uffici cantonali del registro di commercio presentano all’UFRC un rapporto annuale sulla loro attività. 2 L’UFRC stila un rapporto sui risultati delle ispezioni destinato all’ufficio cantonale del registro di commercio e al responsabile dell’unità amministrativa di cui fa parte tale ufficio. L’UFRC controlla successivamente le misure correttive raccomandate nel quadro delle ispezioni. 8 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |