Art. 75 Atti pubblici
1 L’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea dei soci contiene le indicazioni seguenti: - a.
- il valore nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’aumento del capitale sociale;
- b.
- il numero o, se del caso, il numero massimo nonché il valore nominale delle nuove quote sociali che devono essere emesse;
- c.
- il prezzo di emissione o l’autorizzazione dei gerenti di fissarlo;
- d.
- il momento a partire dal quale vi è il diritto a un dividendo;
- e.
- la specie dei conferimenti;
- f.
- nel caso di conferimenti in natura, il loro oggetto e la stima, il nome del conferente nonché le quote sociali che gli spettano;
- g.
- nel caso di assunzioni di beni, il loro oggetto, il nome dell’alienante o la controprestazione della società;
- h.
- nel caso di vantaggi speciali, il loro contenuto e valore nonché il nome dei beneficiari;
- i.
- se del caso, le quote sociali con diritto di voto;
- j.
- nel caso di quote sociali privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
- k.
- una regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il trasferimento di quote sociali derogante dalla legge;
- l.
- l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie compresi i diritti statutari preferenziali, di prelazione e di compera legati alle nuove quote sociali che devono essere emesse;
- m.
- l’utilizzazione di diritti d’opzione non esercitati o soppressi e, se del caso, la limitazione o la soppressione del diritto d’opzione.
2 L’atto pubblico concernente le constatazioni dei gerenti e la modifica dello statuto constata che: - a.
- tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte;
- b.
- i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione;
- c.
- i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell’assemblea dei soci;
- d.94
- laddove non siano già soci, i sottoscrittori accettano eventuali obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, il divieto di concorrenza, i diritti preferenziali, di prelazione e di compera nonché le pene convenzionali;
- e.
- i documenti giustificativi sono stati esibiti al pubblico ufficiale e ai gerenti. I documenti giustificativi devono essere menzionati singolarmente;
- f.95
- non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). 95 Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
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