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Art. 12a19
1 L’ufficio del registro di commercio è autorizzato ad allestire copie cartacee autenticate o copie elettroniche autenticate secondo l’OAPuE20 di notificazioni, documenti giustificativi e altri documenti nonché di firme in forma cartacea o elettronica. 2 L’ufficio del registro di commercio indica sulla copia cartacea autenticata:
3 All’allestimento di autenticazioni elettroniche e all’allestimento di copie cartacee autenticate di documenti elettronici si applica l’OAPuE. 19 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89). |