Art. 45 Contenuto dell’iscrizione
1 L’iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: - a.
- il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima;
- b.
- la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
- c.
- la sede e il domicilio legale;
- d.
- la forma giuridica;
- e.
- la data dello statuto;
- f.
- se limitata, la durata della società;
- g.
- lo scopo;
- h.71
- l’entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
- i.
- se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
- j.72
- se è emesso un capitale di partecipazione, l’entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;
- k.
- nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti;
- l.
- nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- m.
- se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
- n.
- i membri del consiglio di amministrazione;
- o.
- le persone autorizzate a rappresentare;
- p.
- se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d’amministrazione conformemente all’articolo 62 capoverso 2;
- q.
- se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;
- r.
- l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
- s.73
- la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto;
- t.74
- in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo75;
- u.76
- un rinvio allo statuto, se quest’ultimo contiene una clausola arbitrale.
2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:77 - a.
- il conferimento in natura con l’indicazione della data del contratto, dell’oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo;
- b.78
- ...
- c.
- la compensazione di crediti, con l’indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo;
- d.
- il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all’ulteriore precisazione contenuta nello statuto.
3 ... 79 71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). 73 NT 74 Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). 75 RS 957.1 76 Introdotta dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). 77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). 78 Abrogata dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). 79 Abrogato dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
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