|
Art. 62 Rinuncia a una revisione limitata
1 Le società anonime che non eseguono la revisione ordinaria o limitata forniscono all’ufficio del registro di commercio, insieme alla notificazione per l’iscrizione della rinuncia, una dichiarazione dalla quale risulta che:
2 Tale dichiarazione è firmata da almeno un membro del consiglio d’amministrazione. Una copia dei documenti determinanti aggiornati come i conti economici, i bilanci, i rapporti annuali, le dichiarazioni di rinuncia degli azionisti o il verbale dell’assemblea generale sono allegati alla dichiarazione. Tali documenti non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio conformemente agli articoli 10–12 e sono archiviati separatamente. 3 La dichiarazione può essere consegnata già al momento della costituzione. 4 L’ufficio del registro di commercio può esigere il rinnovo della dichiarazione. 5 Se del caso, il consiglio d’amministrazione adegua lo statuto e notifica la cancellazione o l’iscrizione dell’ufficio di revisione all’ufficio del registro di commercio. |