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Art. 11 Consultazione ed estratti
1 Su domanda, gli uffici del registro di commercio autorizzano la consultazione del registro principale, della notificazione e dei documenti giustificativi e rilasciano:
2 Un estratto può essere rilasciato prima della pubblicazione dell’iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio soltanto se tale iscrizione è già stata approvata dall’UFRC. 3 ...13 4 ...14 5 L’UFRC provvede mediante una direttiva a una struttura e una presentazione unitarie degli estratti. Permette ai Cantoni l’uso degli stemmi e dei simboli cantonali. Può emanare prescrizioni riguardanti la sicurezza degli estratti. 6 L’ufficio del registro di commercio attesta su domanda che un determinato ente giuridico non è iscritto nel registro. 7 All’allestimento degli estratti, delle copie di notificazioni e di documenti giustificativi e delle attestazioni in forma elettronica nonché all’allestimento delle copie cartacee di documenti elettronici si applica l’ordinanza dell’8 dicembre 201715 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE).16 13 Abrogato dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). 14 Abrogato dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). 16 Introdotto dall’all. n. II 4 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89). |