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Art. 22 Statuto e atto di fondazione
1 Nel registro di commercio è iscritta come data dello statuto il giorno in cui:
2 Nel registro di commercio è iscritta come data dell’atto di fondazione il giorno in cui:
3 Qualora lo statuto o l’atto di fondazione fossero modificati o adeguati, occorre produrre all’ufficio del registro di commercio una nuova versione completa dello statuto o dell’atto di fondazione. 4 I seguenti documenti devono essere legalizzati da un pubblico ufficiale:
5 Gli statuti delle associazioni devono essere firmati da un membro della direzione.46 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). 46 Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). |